Art. 8.
(Modifica all'articolo 5 del regolamento).
1. L'articolo 5, comma 1, del regolamento, è sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende un insieme di persone
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normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi residenza meramente anagrafica nello stesso comune».